Art. 6.
(Incentivi fiscali agli investimenti nel settore cinematografico).

      1. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

          a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 20 per

 

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cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di 4.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

          b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari al:

              1) 20 per cento delle spese complessive sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di 2.000.000 di euro, per ciascun periodo d'imposta;

              2) 25 per cento del finanziamento in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta;

          c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari al:

              1) 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e di apparecchiature destinati alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, 50.000 euro;

              2) 25 per cento del finanziamento in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

 

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