1. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 20 per
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari al:
1) 20 per cento delle spese complessive sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di 2.000.000 di euro, per ciascun periodo d'imposta;
2) 25 per cento del finanziamento in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari al:
1) 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e di apparecchiature destinati alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, 50.000 euro;
2) 25 per cento del finanziamento in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.